o  
o  

Nome:

E-mail:

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA "Cooperativa Sociale Rinascita"

 

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita una società cooperativa sociale denominata "Cooperativa Sociale Rinascita" che adotta le norme della società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Art. 2 (Sede - Durata)

La Cooperativa ha sede in Asti, potrà istituire una sede amministrativa diversa dalla sede legale; la cooperativa può deliberare il trasferimento della sede legale nonchè l'istituzione di sedi secondarie in altre località del territorio italiano ed anche all’estero. La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa si costituisce nelle forme e nei modi indicati dalla Legge n. 381 dell’8 novembre 1991, (G.U. n. 283 del 3 dicembre 1991), “Disciplina delle cooperative sociali”, con riferimento all’articolo 1, rubricato “Definizione”, lettera b), laddove disciplina le cooperative che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Scopo principale della cooperativa è di perseguire l’autogestione dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità occupazionale alle migliori condizioni economiche, sociali, professionali e lavorative per i propri soci e consentire un più facile accesso al mercato del lavoro.

Tale scopo si realizzerà attraverso l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (ART. 4 L. 8.11.91 N. 381) e con l’accompagnamento educativo di tali soggetti attraverso percorsi formativi individualizzati, professionali e non e per cui potrà, compatibilmente con le norme e la legge in vigore, svolgere ai fini e scopi indicati anche attività di cui alla lettera a) della Legge 381/91. Pertanto la società si avvarrà, prevalentemente, nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci.

In particolare la Cooperativa si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, i servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l’inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori e anziani, tossicodipendenti, alcolisti, malati terminali, extracomunitari, giovani in condizioni di disagio sociale, detenuti e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione.

La Cooperativa, nel rispetto della prevalenza del carattere mutualistico degli scopi perseguiti, potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare quale propria attività la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni:

- di persone con handicap neuro-motorio;
- di persone con ritardi di apprendimento;
- di persone disabili con difficoltà di inserimento in ambiente lavorativo normale;
- di persone anziane;
- di persone svantaggiate;
- di minori, principalmente a rischio di emarginazione sociale; - di persone extracomunitarie, principalmente a rischio di emarginazione sociale;
- di tossicodipendenti, anche in percorso terapeutico;
- di quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione.
In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per terzi:
- attività educative anche organizzando laboratori per l'apprendimento e il perfezionamento di attività e pratiche che aiutino l'inserimento sociale degli individui;
- attività, servizi e centri di riabilitazione;
- attività, centri e servizi di formazione all'autonomia;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - attività, servizi di ludoteca, asili nido e materne;
- attività e servizi di assistenza, sostegno, riabilitazione e formazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonchè servizi integrati per residenze protette;
- centri diurni, residenziali e non, ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonchè altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività e servizi di trasporto e trasferimento a favore dei soggetti svantaggiati;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività di organizzazione e gestione di corsi di formazione a vario titolo inerenti e non alle attività della Cooperativa stessa. 
La Società Cooperativa, inoltre, potrà:
- svolgere attività produttive e commerciali coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale sopra enunciati, attribuendo alle stesse una valenza principalmente terapeutica, educativa, formativa o assistenziale;
- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazioni in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare e perseguire le finalità sociali;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, ristrutturazione ed acquisto di magazzini, attrezzature, impianti e strutture ricettizie, atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le attività previste verranno svolte secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 c.c., potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Sono soci cooperatori tutti i soggetti che, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto e dal regolamento:
- partecipano direttamente allo scambio mutualistico, cioè all’attività della cooperativa, attraverso le proprie prestazioni o l’utilizzo dei beni o servizi offerti dalla cooperativa;
- concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
- partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- approvano lo scopo mutualistico ed aderiscono al medesimo. Sono soci lavoratori coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito richiesti:
- per i soci che svolgono direttamente attività, attitudini personali e competenze professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione;
- per i soci che non svolgono attività direttamente, proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l’ingresso in cooperativa. Sono soci lavoratori, anche “svantaggiati” ai sensi dell’articolo 4 della legge 381/91, i soggetti persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Sono soci volontari, ai sensi dell’articolo 2 della citata legge 381 del 1991, tutti coloro che partecipano all’attività lavorativa della società alla stregua dei soci lavoratori, ma senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate; ai soci volontari sono richiesti i medesimi requisiti richiesti ai soci lavoratori. Sono soci fruitori, le persone, sia fisiche che giuridiche (singole o associate), che partecipano allo scambio mutualistico attraverso l’utilizzo di beni o servizi offerti dalla cooperativa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci cooperatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Possono essere soci tutte le persone fisiche interessate agli scopi sociali della Cooperativa. Possono anche essere soci quelle persone che pur non esercitando le attività pviste dallo statuto possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti. Possono essere soci tutti coloro che per competenza comunque acquisita sono in grado di partecipare alle attività lavorative pviste dall’oggetto sociale nelle forme di lavoro previste dalle leggi vigenti.

Possono essere soci finanziatori, le persone, sia fisiche che giuridiche, che non partecipano di fatto all’attività mutualistica, ma sottoscrivono gli strumenti finanziari consentiti dalla legge allo scopo di ottenerne una remunerazione, in conformità con quanto previsto nella legge e nel presente statuto. La società potrà altresì emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo. Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall’organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci ma non possono essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell’organo amministrativo della cooperativa ed hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del psente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente statuto:
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del psente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, punto primo lettera b), del psente statuto.
I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappsentati da quote trasferibili. La quota minima è di euro 25,00.

Art. 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pvio gradimento dell’organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all’organo amministrativo il proposto acquirente e l’organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità pviste dal successivo articolo 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l’organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto pvisto dal successivo articolo 10 punto e). 

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto pvisto per i soci cooperatori;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo pvedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. 

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori).

Oltre che nei casi pvisti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del pcedente articolo.

Oltre a quanto espssamente stabilito dal psente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, domicilio, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
c) per il socio lavoratore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L’organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al pcedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell’organo amministrativo, sul libro dei soci.

L’organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’organo amministrativo: - del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione qualora stabilita;
- dell'eventuale sovrapprezzo qualora determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’organo amministrativo;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica.
Per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L’organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, l’organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere a norma di legge. Il recesso non può essere parziale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l’organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall’organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell’organo amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) svolga attività in concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell’Organo Amministrativo;

g) il mancato adeguamento agli standard produttivi.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione a norma di legge nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione delle leggi in materia.

Art. 18 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell’organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c), d), e), f) e g) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 25,00;
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
4) dalla riserva straordinaria;
5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell’organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione a norma di legge.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l’organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall’organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori. La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. 

Art. 24 (Ristorni)

L’organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura dell’organo amministrativo sulla base dei seguenti criteri esposti al solo titolo esemplificativo (singolarmente psi o combinati tra loro):

a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

b) La qualifica / professionalità;
c) I compensi erogati;
d) Il tempo di permanenza nella società;
e) La tipologia del rapporto di lavoro;
f) La produttività.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO VII RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
d) l'erogazione dei trattamenti economici;
e) l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
f) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;
g) le modificazioni del presente statuto;
h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione ed approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.
Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 10 se socio sovventore.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), e), f), g), h) ed i) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall’organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.
Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all’inizio dell’assemblea e prima di ogni votazione.

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 30 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un voto. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.
Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7 e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Art. 33 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di sua assenza o di impedimento.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 34, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.
Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.
La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.
Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:
- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni; in caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente, salvo che il Consiglio sia composto di due soli membri.

Art. 34 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente, salvo che il Consiglio sia composto di due soli membri. 

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. 

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)
Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.
Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 (Rappresentanza)

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al solo presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento al Vice presidente, se nominato, ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.
Il presidente dell'Organo Amministrativo è l'unico responsabile per quanto riguarda i rapporti con il personale dipendente, con gli Enti pvidenziali, l'Amministrazione Finanziaria, le Camere di Commercio, la Pubblica Amministrazione in genere e per tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro ed infortunistica.

Art. 39 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.
Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.
Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato e devoluzione patrimonio finale)

 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: - a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto e dell'eventuale sopraprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata.